Prescrizioni Regionali Antincendio 2017/2019. Aggiornamento 2018. Allegato alla deliberazione G.R. n. 22/4 del 04/05/2018

Pubblicata il 01/06/2018

A causa dell'elevato pericolo di incendio boschivo, dal 1° giugno al 31 ottobre in Sardegna è vietato accendere fuochi, salvo specifiche condizioni per le quali è comunque necessaria un'autorizzazione del Corpo Forestale
 
Dal 1° giugno al 31 ottobre la Sardegna entra nel periodo di "elevato pericolo di incendio boschivo". Il Il Corpo forestale e vigilanza ambientale regionale ricorda che: "durante questo periodo sono consentiti abbruciamenti solo con autorizzazione rilasciata dall'Ispettorato del Corpo forestale competente, secondo l'aggiornamento 2018 delle Prescrizioni regionali antincendio 2017-2019. Il quadro dettagliato delle autorizzazioni prevede quattro situazioni ambientali a cui corrispondono precisi periodi al di fuori dei quali gli abbruciamenti sono del tutto vietati. Dal 1° novembre 2018 non è invece più necessaria l'autorizzazione".

Gli abbruciamenti consentiti  devono comunque  inquadrarsi esclusivamente in attività agricole o selvicolturali. Non sono tali le operazioni di ripulitura dei giardini e delle pertinenze urbane o produttive extra agricole, per le quali l'uso del fuoco non è previsto.
 
Per gli abbruciamenti di stoppie, residui colturali e selvicolturali, pascoli nudi, cespugliati o alberati e nei terreni agricoli temporaneamente improduttivi i periodi previsti, previa autorizzazione, vanno dal 1° giugno al 30 giugno e dal 15 settembre al 31 ottobre. Nei soli terreni irrigui, l'abbruciamento di stoppie, residui colturali e selvicolturali, pascoli nudi, cespugliati o alberati e nei terreni agricoli temporaneamente improduttivi i periodi ammessi, sempre con autorizzazione, sono dal 1° giugno al 20 luglio e dal 15 agosto al 31 ottobre.
Nel caso di superfici non superiori a dieci ettari, esclusivamente nei territori nei quali il rischio di propagazione accidentale delle fiamme risulta sensibilmente ridotto a seguito delle precipitazioni piovose, l'abbruciamento di stoppie, residui colturali e selvicolturali, pascoli nudi, cespugliati o alberati e terreni agricoli temporaneamente improduttivi, viene consentito con autorizzazione dal 1° giugno al 30 giugno e dal 1° settembre al 31 ottobre. Infine, gli intervalli temporali per abbruciare superfici superiori a dieci ettari per progetti di intervento agricolo e selvicolturale, previa verifica di idoneità e sostenibilità, anche in relazione alla situazione meteo-climatica, sono calendarizzati dal 1° giugno al 30 giugno e dal 1° settembre al 31 ottobre.
  
Prescrizioni Regionali Antincendio 2017/2019. Aggiornamento 2018

Categorie Allerta Meteo

Facebook Twitter
torna all'inizio del contenuto